giovedì 19 gennaio 2012


Una necessaria premessa.

Quanto espongo vale anche come denuncia ai fini penali nell’ipotesi che un Pubblico Ufficiale legga quanto segue.

1 - Ho presentato domanda per la nomina a Giudice di Pace nel concorso indetto nel 1998 con alle spalle precedenti incarichi quale Vice Procuratore Onorario e Vice Pretore Onorario (divenuto poi l’attuale Giudice onorario di Tribunale) presso il Tribunale di Milano (doc. 1 )

2 - In data 14-02-01 veniva deliberata la mia nomina a  G.d.P. (doc. 2)

3 - In data 22-05-01 prendevo atto di tale nomina e del tirocinio da fare (doc. 3)

4 - In data 08-06-05 chiedevo di essere confermato nell’incarico per il quadriennio successivo (doc, 4)

5 - In data 29-11-05 l’allora presidente del Tribunale di Milano Vittorio Cardaci dopo aver scritto che  “..ha dimostrato una buona produttività, ..è stato puntuale nella celebrazione dei processi, ha sempre rispettato i termini previsti per il deposito dei provvedimenti,..il suo comportamento nell’espletamento dei suoi compiti è stato corretto sia verso le parti che verso gli avvocati ed il personale amministrativo,  non risultano presentati esposti nei suoi confronti,  non ha pendenze disciplinari…. però   le sentenze da lui redatte presentano gravi carenze nelle motivazioni….per cui  esprimo parere contrario all’accoglimento dell’istanza di conferma” (doc. 5)

6 - Nella delibera del 15-12-05 il Consiglio giudiziario invitava il presidente del Tribunale perche “esprima nuovo parere alla luce della documentazione oggi acquisita“ (doc. 6).

 7 - Con atto datato 21-12-05 il Presidente del Tribunale di Milano confermava il precedente parere negativo. (doc, 7)

 8 - In data 02-02-06 il Consiglio Giudiziario di Milano “esprime parere contrario richiamando le motivazioni espresse dal Presidente del Tribunale di Milano” (doc. 8 )

9 - In data 13-02-06 inviavo mia nota al C.S.M., unitamente ad un Decreto Penale di Condanna di un Giudice Togato motivato esattamente come le mie sentenze, con la quale facevo sostanzialmente notare, ma il C.S.M. avrebbe dovuto saperlo da se, che mentre il c.p.p. chiede che i Decreti Penali di Condanna (art. 460 c. 1 lett. C) e le Sentenze dei giudici togati (art. 546 c. 1 lett. D)  siano redatti rispettando alcuni vincoli, le sentenze dei G.d.P. sono redatte ai sensi dell’art. 32 c.4 D. Lvo 274/00 che richiede vincoli meno stringenti in tema di motivazioni perché, come si riferisce nella relazione di accompagnamento del Governo al D. Lvo 274/00  “ la nuova formula normativa (l’art. 32 c. 4) intende indicare una tecnica di redazione ispirata a criteri di brevità e chiarezza evitandosi sovrabbondanti esposizioni dello svolgimento del processo e digressioni non necessarie in punto di diritto, del tutto inappropriate in relazione alla natura e alla competenza penale del G.d.P.”.  (doc. 9).

10 - Nella delibera del 03-05-06 il C.S.M.  “letti i pareri contrari alla conferma formulati dal Presidente del Tribunale di Milano…….. visto  il giudizio di inidoneità espresso in data 02-02-06 dal Consiglio Giudiziario..

delibera di non confermare il Dott. Antonio Contrastano nell’incarico di G.d.P. nella sede di Milano. (doc, 10)

Delle osservazioni fatte nella mia nota e del confronto sollecitato con l’invio del decreto penale di condanna nessun accenno, e devo quindi ritenere nessuna valutazione.

11 - In data 24-05-06 il Ministro della Giustizia "vista la delibera emessa dal C.S.M. nella seduta del 03-05-06 .... e le cui statuizioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise  decreta  ci non confermare nell'incarico di G.d.P. nella sede di Milano il Dott. Antonio Contrastano". (doc. 11)

12 - In data 29-06-06 proponevo ricorso al T.A.R. Lombardia avverso il provvedimento di non conferma nell'incarico con richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato (doc. 12)

13 - Con ordinanza della Camera di Consiglio della Sez. Terza del 13-07-06 il T.A.R. non concedeva la richiesta sospensiva e mandava le parti per la riassunzione del procedimento dinanzi al T.A.R. Lazio sede di Roma (doc. 13)

14 - Con atto datato 27-07-06 rinunciavo al proseguimento del procedimento dinanzi al T.A.R. Lazio sede di Roma e alla impugnazione del provvedimento di rigetto della sospensiva (doc. 14)

15 - In data 19-02-07 proponevo Ricorso in autotutela alla P.A., nella specie al Ministro della Giustizia, con il quale ;

a - ribadivo le censure sollevate dinanzi al C.S.M. con atto datato 13-02-06 e da questo non valutate,

b - e sollevavo critiche alla decisione del C.S.M. facendo riferimento all'art. 2 c. 1 lett. L del D. Lvo del 23-02-06 n.109 pubblicato su G.U. in data 21-03-07 n. 67, critiche che non avrei potuto sollevare in precedenza dato che tale norma è successiva al mio invio degli atti al C.S.M. avvenuto come sopra detto in data 13-02-06 (doc. 15)

16 - Nella seduta del 09-05-07 il C.S.M., quale organo consultivo del Ministro della Giustizia (quindi io impugno un atto e a valutare la legittimità di quell'atto è lo stesso organo che lo ha emesso, formidabile), "vista la nota del 19-02-07 con la quale il Dott. Antonio Contrastano chiede il riesame in via di autotutela ....., vista la delibera consiliare (del C.S.M.) adottata nella seduta del 03-05-06.....,ritenuto che non sono stati prospettati elementi nuovi tale consentire il riesame della questione ....,delibera il non luogo a procedere". (doc, 16)

Questa formula, come altre che vi saranno in questa lunga procedura, è assolutamente ambigua.

Cosa significa "..non sono stati prospettati elementi nuovi tali da consentire il riesame della questione??"

1 - che sono stati si prospettati elementi nuovi ma che comunque non sono tali da consentire il riesame della questione (questa dovrebbe essere la versione corretta alla luce del "vista la nota del Dott. Contrastano", ma allora non si poteva essere meno ambigui? e comunque anche in questa circostanza nulla si dice nel merito delle mie osservazioni)

2 - ovvero che rispetto alla nota del 13-02-06 del Dott. Contrastano, quella del 19-02-07 sempre del Dott. Contrastano non introduce elementi nuovi? e allora vi è un falso visto che nella nota del 19-02-07 faccio riferimento ad una norma, il D. Lvo del 23-02-06 n. 109, che materialmente non avrei potuto indicare nella nota del 13-02-06 

17 - In data 11-06-07 il Ministro della Giustizia mi comunica che "In relazione alla richiesta di riesame.., si comunica che il C.S.M. ..., in data 09-05-07 ha deliberato il non luogo a provvedere in quanto.." (doc. 17)

18 - In data 19-06-07, avverso il provvedimento ministeriale proponevo Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ribadendo le censure non esaminate dal C.S.M. (doc, 18)

19 - Con atto datato 09-07-07 (doc 19), allegando esposto datato 06-07-07 (doc.19 bis) presentato presso la Procura del Tribunale di Brescia nei confronti dell'allora Presidente del Tribunale di Milano il Dott. Vittorio Cardaci e dell'allora e attuale Coordinatore dell'Ufficio del G.d.P. di Milano Dattolico Vito, prospettavo l'ipotesi che il parere contrario alla conferma nell'incarico di G.d.P. formulata dal Presidente del Tribunale di Milano in data 29-11-05 (il quale ha "appreso dal Coordinatore dell'Ufficio del G.d.P. di Milano..." i fatti e le circostanze per motivare la sua decisione, ovvero semplicemente fatto suo il parere del Coordinatore?) avesse poco a che fare con la "capacità/incapacità del Dott. Contrastano e molto invece con i rapporti non certo idilliaci intercorsi tra il Dott. Contrastano ed il Sig. Dattolico Vito Coordinatore dell'Ufficio del G.d.P. di Milano.

20 - Con atto datato 21-09-07, facevo riferimento all'art. 2 L. 111 del 30-07-07 che introduceva, ai fini della "valutazione della professionalità" (del giudice togato), il concetto di "possesso delle tecniche di argomentazione..",(motivazione delle sentenze), mettendolo però in relazione "all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio".

In sostanza il possesso delle tecniche di argomentazione ai fini della applicazione delle sanzioni disciplinari ere/è subordinato, come sottolineato anche in Guida al Diritto n. 34/07, alla impugnazione del provvedimento del giudice e alla sua riforma.

Facevo notare che nessuno dei miei provvedimenti indicati dal presidente del Tribunale di Milano come carenti di motivazione era stato impugnato e si che una delle parti era la Procura di Milano. (doc, 20).

21 - Avendo appreso in via ufficiosa che il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario all'accoglimento del Ricorso, in data 13-02-08 inviavo atto al Presidente della Repubblica contestando le decisioni del C.d.S. (doc, 21)

22 - In data 14-03-08 ricevo il provvedimento della Terza Sez. del C.d.S. datato 15-01-08 che "esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile". (doc. 22)

Le argomentazioni poste a base di tale parere sono:

a - il Dott. Contrastano ha presentato, avverso il provvedimento di non conferma del Ministro della Giustizia del 24-05-06 (ed il sottostante parere negativo espresso dal C.S.M. in data 03-05-06) ricorso al T.A.R., quindi la questione non può essere esaminata per "impedire che si abbiano due pronunce giudiziali difformi nella medesima controversia amministrativa.."

Della mia rinuncia al Ricorso al T.A.R. e alla impugnativa del provvedimento di diniego della sospensiva del T.A.R. Lombardia, che  rende impossibile l'esistenza di due giudicati sulla stessa "controversia amministrativa (vedi doc. 14)", evidentemente il C.d.S. non ne conosceva l'esistenza, eppure era(no) li.

b - ".. il provvedimento impugnato (il Ricorso in autotutela al Ministro della Giustizia, o meglio il sottostante provvedimento del C.S.M. datato 09-05-07) è atto meramente confermativo della delibera consiliare del 03-05-06 (del C.S.M.) in quanto, con la stessa, l'Amministrazione non ha proceduto ad un riesame della situazione che ha portato all'emanazione dell'atto presedente, cioè non ha provveduto ad una nuova introduzione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto che già erano stati considerati in precedenza".

Allora viene spontaneo porre al C.d.S. la domanda di come ha fatto il C.S.M. a valutare in data 03-05-06 una contestazione portata alla sua attenzione solo in data 09--05-07.

E comunque quale delle due diverse affermazioni dei due organi è falsa?

Forse la risposta sta nel fatto che il C.d.S non ha letto, o forse non ha voluto, leggere gli atti a sua disposizione.

23 - Ricevevo quindi atto datato 07-04-08 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica che "per conoscenza" mi informava che si trasmetteva al Ministro della Giustizia "l'unita istanza qui pervenuta da parte della persona indicata in oggetto" (doc, 23)

La segreteria del Presidente della Repubblica mi informava che le mie note del 13-02-08 erano state inviate al Ministro "per le valutazioni ed il seguito di competenza".

24 - Informalmente ho saputo che tali note sono pervenute al Ministero della Giustizia il 25-04-08, ed il Sig. Presidente della Repubblica in data 23-04-08 (doc.24)" udito il parere espresso dal C.d.S. sez. Terza nella adunanza del 15-01-08, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte decreta  il ricorso è dichiarato inammissibile".

Forse il Sig. Presidente della Repubblica non era stato informato, al momento della firma del suo atto datato 23-04-08 

a - che il Dott. Contrastano contro la decisione datata 15-01-08 del C.d.S. Sez. Terza aveva sollevato delle eccezioni, che Lui le aveva inviate al Ministro "per le valutazioni ed il seguito di competenza.." e che tali valutazioni a quella data non erano ancora pervenute. 

b - che le conclusioni del C.S.M. ( di cui Lui e Presidente) e quelle del C.d.S., che Lui ha fatto sue intendendole "integralmente riprodotte", sono in contrasto tra loro e quindi una delle due è falsa, in merito alla circostanza se il C.S.M. nella seduta del 09-05-07 abbia "letta la nota in data 19-02-07 del Dott. Contrastano... (versione C.S.M.), ovvero "l'Amministrazione non ha proceduto ad un riesame della situazione..., cioè non ha provveduto ad una nuova introduzione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto che già erano stati considerati in precedenza" (versione C.d.S).

25 - Per non perder il mio diritto ad un esame completo, quanto meno dal punto di vista procedurale (su quello sostanziale da subito mi sono convinto della volontà della P.A. di non voler esaminare la questione), della vicenda oggetto dei ricorsi, e per sanare la "distrazione" in cui è incorso il Sig. Presidente della Repubblica, in data 03-06-08 ho presento Ricorso per la Revoca della decisione presidenziale datata 23-04-08 (doc.25).

26 - Nella seduta del 25-11-08 la Terza Sezione del C.d.S. (ancora un organo che giudica sulla impugnazione di un atto da lui emesso, ancora una volta formidabile) fa la cronistoria della vicenda concludendo "Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile" (doc. 26)

Del motivo fondante il Ricorso proposto e cioè l'aver emesso il Presidente delle Repubblica un provvedimento in assenza di un atto da lui richiesto al Ministro della Giustizia, e soprattutto dell'esame delle censure che quest'atto conteneva, nessun cenno da parte del C.d.S (poteva contraddire se stesso?).

27 - Puntualmente in data 18-03-09 il Presidente della Repubblica "udito il parere 3351/2008 del C.d.S. Sezione Terza nell'adunanza del 25-11-08 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte sulla proposta del Ministro della Giustizia decreta il ricorso è inammissibile"(doc. 27)

I fatti sopra descritti hanno radicalmente cambiato la mia vita.

Mi propongo, con quest'atto di denuncia e di altri che seguiranno, di cambiare, o contribuire a cambiare, la vita del Sig. Napoiltano ed il sistema "giustizia" in essere.

 Antonio Contrastano