venerdì 13 dicembre 2013

art. 1. Lo Stato non usa violenza nei confronti delle persone fisiche che si trovano sul territorio sottoposto alla sua sovranità 
art. 2. Le persone fisiche che rappresentano lo Stato e che usano violenza nei confronti delle persone fisiche che si trovano sul suo territorio sono per ciò stesso rimosse dall'incarico 
art. 3. In una struttura gerarchica, la persona fisica che obbedisce all'ordine impartitogli di usare violenza nei confronti di altre persone fisiche, se obbedisce a tale ordine, violando il disposto di cui all'art, 1 viene rimosso dall'incarico, se invece non obbedisce all'illegittimo ordine ricevuto denunciando il superiore che tale ordine ha dato, ad essere rimosso dal'incarico sarà quest'ultimo 
art. 4. La cessazione del rapporto rappresentativo dello Stato, non esenta dalla responsabilità penale o civile nei confronti delle persone danneggiate dall'uso della violenza. 
art. 5. I rappresentanti delle forze dell'ordine in sostituzione delle pistole e dei manganelli sono dotati di strumenti di difesa passiva e tutti, dal momento in cui iniziano la loro attività fino alla cessazione della stessa, di video-telecamerine 
art. 6. L'unico soggetto della complessa macchina dello Stato a disporre legittimamente dell'uso della forza è il singolo magistrato e solo su richiesta della singola persona fisica che si rivolge a lui a tutela di un preteso diritto leso
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